Art. 16.
(Stato competente per l'esame delle domande di asilo).

      1. Lo Stato italiano è competente per l'esame delle domande di riconoscimento del diritto di asilo e allo status di rifugiato ai sensi del regolamento (CEE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, salvo nei casi in cui il richiedente asilo faccia esplicita e motivata richiesta di essere trasferito in un altro Stato nel quale si applica il citato regolamento. La richiesta deve essere fatta alla commissione territoriale competente, prima della convocazione per l'audizione. In tale caso, la commissione territoriale avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, inviando gli atti all'Unità Dublino del Ministero dell'interno.
      3. Il Governo si impegna affinché il citato regolamento (CE) n. 343/2003 sia revisionato dal Consiglio dell'Unione europea e reso il più conforme possibile alle disposizioni stabilite dalla presente legge e, in particolare, dal comma 1 del presente articolo.